IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'onere  derivante  dall'applicazione  dell'art.  6  della   legge
regionale 21 aprile 1977, n. 19, dell'art. 5 della legge regionale 14
novembre  1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre
1983, n. 60, recanti "Provvidenze a favore dei nefropatici e  per  il
potenziamento  dei  servizi  di dialisi domiciliare", da destinare al
rifinanziamento dei relativi interventi e'  determinato,  per  l'anno
1992,  con  provenienza  1991  e  in base al successivo art. 3, in L.
1.050.000.000.